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Ipoteche Giudiziali Opponibili Dopo la Rinuncia Al Concordato Preventivo

14-04-2021   Studio Giusti Associati

La garanzia ipotecaria iscritta nel registro delle imprese nei tre mesi antecedenti la iscrizione della domanda di concordato, rimane opponibile al debitore che abbia rinunciato alla domanda di concordato preventivo e tornato in bonis. L'inefficacia L.Fall., ex art. 168 è a tutela dell'imprenditore, mentre l'inefficacia L.Fall., ex art. 67 tutela i creditori: quindi, deve applicarsi solo la prima nel caso di procedura concordataria e solo la seconda se interviene il fallimento. Ove la procedura minore si arresti senza esito (come nel caso della rinuncia), si verifica la cessazione degli effetti protettivi. Il principio della consecuzione, invece, riguarda solo gli effetti che produce la dichiarazione di fallimento, i quali retroagiscono L.Fall., ex art. 69-bis alla data del deposito della domanda di concordato. La norma, pertanto, si pone a protezione dell'intangibilità del patrimonio del debitore, ma nel contempo tiene conto dell'esigenza di affidamento degli stessi terzi: per i quali, ove nel caso in esame si predicasse la consecutio con il fallimento successivamente dichiarato, sovente a distanza di tempo, il periodo sospetto nascerebbe a ritroso con un computo che prenderebbe a base una procedura mai neppure iniziata. Ne discende, in conclusione, che la garanzia ipotecaria, iscritta nei tre mesi anteriori alla iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese, resta opponibile, ove il debitore torni in bonis per rinuncia alla domanda stessa, mentre è inoperante la L.Fall., art. 168, comma 3, in sede di successivo fallimento, con cessazione ex tunc degli effetti della domanda concordataria rinunciata (Cass., sez. I, 31/03/2021, n. 89).