Rimesse Solutorie e Ripristinatorie: Dies a Quo della Prescrizione
03-08-2020 Studio Giusti Associati
Nell'ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse hanno avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore, ma ampliano o ripristinano la facoltà d'indebitamento del correntista, così che, con riferimento ad essi, potrà parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato. È pertanto errato ritenere che non possa avere ingresso nel giudizio un accertamento della decorrenza della prescrizione basata sulla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e ciò in quanto era la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo. Non si tratta infatti di questione “nuova” dal momento che l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare (Cass., ord. n. 14958/20).