Contratti Derivati: No al Contratto Quadro per il IRS Plain Vanilla
31-01-2021 Studio Giusti Associati
Le Sezioni Unite hanno chiarito la natura e la struttura dei contratti di swap e, in particolare, di quello più diffuso, e cioè il cd. interest rate swap (IRS), denominato, nella sua forma più diffusa o di base, plain vanilla. L’espressione deriva proprio dal gusto del gelato alla vaniglia, come dire «niente di più facile!», allo scopo di enfatizzare che si tratta di uno strumento relativamente semplice, ovviamante nel “complicatissimo” mondo dei derivati finanziari. L'IRS è un derivato c.d. over the counter (OTC), ossia un contratto: a) in cui gli aspetti fondamentali sono dati dalle parti e il contenuto non è eteroregolamentato come, invece, accade per gli altri derivati, c.d. standardizzati o uniformi, essendo elaborato in funzione delle specifiche esigenze del cliente (per questo, detto bespoke); b) perciò non standardizzato e, quindi, non destinato alla circolazione; c) consistente in uno strumento finanziario rispetto al quale l'intermediario è tendenzialmente controparte diretta del proprio cliente. Dunque lo swap non ha le caratteristiche intrinseche degli strumenti finanziari, e in particolare è privo della cd. negoziabilità, cioè di quella capacità di rappresentare una posizione contrattuale in forme idonee alla circolazione, in quanto esso tende a non divenire autonomo rispetto al negozio che lo ha generato. Inoltre, benché siano stipulati nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, ex articolo 23, comma 5, Tuf, nei derivati OTC l'intermediario stipula un contratto (con il cliente) ponendosi quale sua controparte. Orbene, alla luce delle suddette caratteristiche, deve ritersi che l’IRS non necessiti della previa sottoscrizione di un contratto quadro - il quale dà origine a un rapporto continuativo di prestazioni di servizi di intermediazione ed è volto a disciplinare le successive attività negoziali nelle quali si estrinsecherà il rapporto – poiché, come recentemente evidenziato dalle Sezioni Unite (SSUU n. 8770/2020), esso non è un contratto normativo diretto a regolare negoziazioni future, bensì un contratto personalizzato che regola esclusivamente lo specifico rapporto che ne costituisce oggetto.