Divergenza dei Profili MiFID nel Rapporto Cointestato
21-03-2026 Studio Giusti Associati
La coesistenza, nell’ambito di un medesimo rapporto di investimento cointestato con facoltà di firma disgiunta, di profili di adeguatezza e appropriatezza eterogenei tra i titolari, pone complessi problemi di coordinamento tra l’autonomia negoziale ex art. 1854 c.c. e gli obblighi di protezione di derivazione eurounitaria. La questione centrale attiene alla legittimità dell’esecuzione di un ordine che, pur coerente con il profilo del disponente, risulti distonico rispetto alle caratteristiche soggettive del cointestatario inerte.
Sotto il profilo strettamente civilistico, la clausola di firma disgiunta attribuisce a ciascun cointestatario la piena legittimazione a disporre delle somme e degli strumenti finanziari presenti sul rapporto. Tuttavia, tale legittimazione formale non esaurisce il perimetro dei doveri di comportamento dell’intermediario, il quale è tenuto all’osservanza dei canoni di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e degli specifici obblighi di condotta dettati dagli artt. 21 TUF e 39 ss. Reg. Consob. La valutazione di adeguatezza, in particolare, non è un mero adempimento burocratico ma una funzione di garanzia dell'integrità del patrimonio investito.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 19 gennaio 2017, n. 1368) ha progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui la tutela dell'investitore deve essere declinata in senso unitario rispetto al rapporto contrattuale. Ne consegue che, in presenza di una pluralità di intestatari, l’intermediario è gravato dall’obbligo di parametrare l’operazione sul profilo di rischio più conservativo tra quelli rilevati. L'esecuzione di un investimento ad alto rischio su disposizione del cointestatario esperto, qualora incida sulla quota di pertinenza di un soggetto con profilo prudenziale, configura una violazione degli obblighi di segnalazione dell'inadeguatezza.
Il rischio di soccombenza per l'intermediario risiede nella natura imperativa delle norme MiFID, le quali non sono derogabili per via pattizia né possono essere eluse richiamando la meccanica della solidarietà attiva. L'intermediario che proceda all'esecuzione senza aver preventivamente avvertito il disponente circa l'inadeguatezza dell'operazione rispetto alla compagine dei titolari, risponde del danno da perdita finanziaria patito dal cointestatario meno esperto. Tale responsabilità non è esclusa dalla facoltà di firma disgiunta, poiché quest'ultima regola il potere di disposizione ma non esonera la banca dal dovere di astenersi dal dare esecuzione a ordini inadeguati, se non previa specifica informativa e conferma.
In conclusione, la prassi operativa deve orientarsi verso l'adozione del criterio della "tutela minima garantita": l'operazione deve considerarsi inadeguata per l'intero rapporto qualora non lo sia anche per uno solo dei cointestatari. Qualsiasi deroga a tale principio, attuata attraverso la procedura di overrule, richiede una prova rigorosa dell'avvenuta segnalazione e della consapevolezza del rischio assunto, pena la declaratoria di inadempimento contrattuale dell'intermediario per violazione dei doveri di protezione verso la clientela.
