Confisca: Buona Fede del Creditore Ipotecario e Strumentalità del Credito
07-02-2021 Studio Giusti Associati
La strumentalità del credito rispetto all’attività criminale è antecedente logico giuridico rispetto all'accertamento della buona fede della banca. Se non vi è strumentalità non è consentito procedere alla verifica della buona fede o dell'affidamento incolpevole, atteso che il credito che non risulti strumentale alla attività illecita è sempre tutelabile. In particolare, in tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, la strumentalità del credito rispetto alla attività criminale del prevenuto può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione di attività illecite. Diviene pertanto "centrale" il momento della erogazione del credito e non le vicende posteriori.
Per approfondimenti in merito all'incidenza nel processo esecutivo, si rimanda al seguente articolo:
SEQUESTRO, CONFISCA E TUTELA DEL CREDITO NEL PROCESSO ESECUTIVO, Misure di prevenzione ex D. lgs. n. 159/2011 e la posizione della giurisprudenza, a cura di Guido Giusti.