Recesso del committente: Incombe sull’Appaltatore La Prova del Mancato Guadagno
03-08-2020 Studio Giusti Associati
In ipotesi di recesso unilaterale del committente dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 1671 c.c., grava sull’appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto da lui conseguibile con l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l’interruzione dell’appalto non ha impedito all’appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi. Ne consegue che l’an del pregiudizio non può ritenersi dimostrato dalla mancata allegazione da parte del committente dall’aliunde perceptum, ma deve essere provato dall’appaltatore (Cass. Civ. n. 15304/20)